{"id":168,"date":"2026-01-02T00:18:11","date_gmt":"2026-01-01T23:18:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.voglio-vendere.casa\/immobiliare\/?p=168"},"modified":"2026-05-10T00:47:46","modified_gmt":"2026-05-09T22:47:46","slug":"tasse-vendita-prima-casa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.voglio-vendere.casa\/immobiliare\/tasse-vendita-prima-casa\/","title":{"rendered":"Tasse sulla Vendita della Prima Casa nel 2026: Guida Completa"},"content":{"rendered":"<p>Una delle preoccupazioni pi\u00f9 frequenti per chi vende casa \u00e8 capire quali imposte deve effettivamente pagare. Spesso si confonde la fiscalit\u00e0 della vendita lato compratore (imposta di registro, ipotecaria, catastale o IVA) con quella del venditore. La buona notizia: per la maggior parte dei venditori di <strong>prima casa<\/strong>, le imposte sono praticamente nulle. Il venditore di prima casa, in condizioni standard, pu\u00f2 portarsi a casa l&#8217;intero ricavato della vendita al netto della provvigione di agenzia.<\/p>\n<p>In questa guida trovi un&#8217;analisi chiara e aggiornata della fiscalit\u00e0 a carico del venditore di prima casa nel 2026, con particolare attenzione ai casi in cui possono emergere obblighi fiscali (plusvalenza, decadenza dalle agevolazioni, vendite particolari).<\/p>\n<blockquote>\n<p><strong>Vuoi sapere quanto realmente porterai a casa dalla vendita?<\/strong> <a href=\"https:\/\/www.voglio-vendere.casa\/#valuta\">Richiedi una valutazione gratuita<\/a> \u2014 la nostra agenzia ti consegna un&#8217;analisi chiara dei numeri al netto di tutti i costi e imposte.<\/p>\n<\/blockquote>\n<h2>La regola generale: chi paga cosa nella compravendita<\/h2>\n<p>Prima di tutto, la mappa generale delle imposte in una compravendita immobiliare:<\/p>\n<p><strong>A carico del compratore:<\/strong><br \/>\n&#8211; Imposta di registro (2% sul valore catastale per prima casa, 9% per altre case)<br \/>\n&#8211; Imposta ipotecaria (50 \u20ac fisso per prima casa)<br \/>\n&#8211; Imposta catastale (50 \u20ac fisso per prima casa)<br \/>\n&#8211; IVA (in alcune compravendite da costruttore)<br \/>\n&#8211; Onorari del notaio<br \/>\n&#8211; Eventuale provvigione agenzia (in alcuni modelli)<\/p>\n<p><strong>A carico del venditore:<\/strong><br \/>\n&#8211; Eventuale <strong>plusvalenza<\/strong> (solo in casi specifici, vedi paragrafo dedicato)<br \/>\n&#8211; <strong>APE<\/strong> (Attestato di Prestazione Energetica)<br \/>\n&#8211; Eventuali pratiche urbanistiche\/catastali da regolarizzare<br \/>\n&#8211; <strong>Provvigione agenzia<\/strong> (standard in Lombardia)<\/p>\n<p>Come si vede, lato venditore le imposte sono molto contenute, salvo casi particolari.<\/p>\n<h2>La plusvalenza immobiliare: quando si paga (e quando no)<\/h2>\n<p>L&#8217;unica imposta significativa che il venditore di prima casa potrebbe dover pagare \u00e8 la <strong>plusvalenza<\/strong>, ovvero la tassa sulla differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto storico. Vediamo nel dettaglio quando \u00e8 dovuta e quando no.<\/p>\n<h3>Quando NON si paga la plusvalenza sulla prima casa<\/h3>\n<p>La plusvalenza <strong>non \u00e8 dovuta<\/strong> in tutti questi casi:<\/p>\n<ol>\n<li>\n<p><strong>Immobile posseduto da oltre 5 anni<\/strong>: \u00e8 la regola fondamentale. Se hai posseduto la casa per pi\u00f9 di 5 anni dalla data del rogito di acquisto (o di altra modalit\u00e0 di acquisizione), la plusvalenza non \u00e8 dovuta, indipendentemente dal guadagno realizzato.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Immobile usato come abitazione principale<\/strong>: anche se posseduto da meno di 5 anni, se l&#8217;immobile \u00e8 stato adibito ad <strong>abitazione principale del venditore o di un suo familiare<\/strong> per la maggior parte del periodo di possesso, la plusvalenza non \u00e8 dovuta.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Immobile ereditato<\/strong>: indipendentemente dal tempo di possesso, gli immobili acquisiti per <strong>successione<\/strong> (eredit\u00e0) non generano mai plusvalenza tassabile.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Immobile ricevuto in donazione<\/strong>: anche in questo caso non si genera plusvalenza tassabile, ma con un&#8217;avvertenza importante (vedi paragrafo specifico).<\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n<h3>Quando SI paga la plusvalenza<\/h3>\n<p>La plusvalenza \u00e8 dovuta quando si verificano contemporaneamente queste condizioni:<\/p>\n<ul>\n<li>l&#8217;immobile \u00e8 stato posseduto da <strong>meno di 5 anni<\/strong><\/li>\n<li>non \u00e8 stato usato come <strong>abitazione principale<\/strong> del venditore o di un suo familiare<\/li>\n<li>non \u00e8 stato acquisito per <strong>successione<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Esempio tipico: ho comprato un appartamento 3 anni fa come investimento, l&#8217;ho affittato per tutto il periodo, ora lo vendo realizzando un guadagno. \u2192 <strong>plusvalenza dovuta<\/strong>.<\/p>\n<h3>Come si calcola la plusvalenza<\/h3>\n<p>La plusvalenza \u00e8 la differenza tra:<br \/>\n&#8211; prezzo di vendita<br \/>\n&#8211; prezzo di acquisto + spese sostenute (notarili, di ristrutturazione documentate)<\/p>\n<p>Sulla differenza si paga:<br \/>\n&#8211; <strong>imposta sostitutiva del 26%<\/strong> (la pi\u00f9 conveniente, generalmente), versata al notaio in sede di rogito<br \/>\n&#8211; in alternativa, <strong>tassazione IRPEF ordinaria<\/strong> (pu\u00f2 convenire solo a chi ha redditi molto bassi)<\/p>\n<p><strong>Esempio concreto:<\/strong><br \/>\n&#8211; Acquisto 2022 a 200.000 \u20ac + 15.000 \u20ac di spese accessorie e ristrutturazione = base 215.000 \u20ac<br \/>\n&#8211; Vendita 2026 (3 anni dopo, casa non residenza principale, senza eredit\u00e0) a 250.000 \u20ac<br \/>\n&#8211; Plusvalenza tassabile: 250.000 &#8211; 215.000 = <strong>35.000 \u20ac<\/strong><br \/>\n&#8211; Imposta sostitutiva 26%: <strong>9.100 \u20ac<\/strong><\/p>\n<h2>Il caso particolare della prima casa con agevolazioni<\/h2>\n<p>Se al momento dell&#8217;acquisto della casa che ora stai vendendo hai usufruito delle <strong>agevolazioni &#8220;prima casa&#8221;<\/strong> (imposta di registro al 2% anzich\u00e9 9%), ci sono due aspetti fiscali aggiuntivi da considerare.<\/p>\n<h3>Decadenza dalle agevolazioni prima casa<\/h3>\n<p>Se vendi entro <strong>5 anni dall&#8217;acquisto<\/strong> un immobile per cui avevi ottenuto le agevolazioni prima casa, <strong>decadi<\/strong> dalle agevolazioni a meno che:<br \/>\n&#8211; entro <strong>1 anno dalla vendita<\/strong> acquisti un&#8217;altra abitazione principale<br \/>\n&#8211; (o tu sia rientrato in altre situazioni di esonero specifiche)<\/p>\n<p>Cosa significa decadere? Devi pagare la differenza tra l&#8217;imposta di registro che avevi pagato (2%) e quella ordinaria (9%) + sanzioni e interessi. Su una casa acquistata a 200.000 \u20ac (valore catastale 100.000 \u20ac), la differenza pu\u00f2 ammontare a 7.000 \u20ac + sanzioni.<\/p>\n<p><strong>Conclusione operativa<\/strong>: se vendi la prima casa entro 5 anni e non riacquisti entro 1 anno, ti aspetta un conguaglio fiscale rilevante. Vale la pena pianificare bene la sequenza di operazioni.<\/p>\n<h3>Il &#8220;credito di imposta&#8221; se riacquisti<\/h3>\n<p>Se vendi la prima casa e <strong>riacquisti un&#8217;altra prima casa entro 1 anno<\/strong>, hai diritto a un <strong>credito d&#8217;imposta<\/strong> pari all&#8217;imposta di registro pagata sulla casa precedente, fino alla concorrenza dell&#8217;imposta dovuta sulla nuova casa. Questo riduce di fatto l&#8217;imposta sull&#8217;acquisto successivo, valorizzando la mobilit\u00e0 abitativa.<\/p>\n<h2>La donazione: un caso particolare<\/h2>\n<p>Se vendi un immobile ricevuto in <strong>donazione<\/strong>, valgono alcune regole specifiche:<\/p>\n<ol>\n<li>\n<p><strong>Plusvalenza<\/strong>: non si genera plusvalenza tassabile, indipendentemente dal tempo di possesso (analogamente alle eredit\u00e0).<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>&#8220;Ombra&#8221; della donazione<\/strong>: gli immobili ricevuti in donazione hanno una &#8220;vulnerabilit\u00e0 giuridica&#8221; che dura fino a 10 anni dalla donazione (eventuali eredi del donante possono impugnare la donazione). Per questo gli acquirenti spesso chiedono <strong>garanzie aggiuntive<\/strong> o sconto di prezzo sulle case donate da meno di 10 anni. Su questo aspetto \u00e8 bene parlare con il notaio.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Imposta di registro<\/strong>: il compratore paga le imposte ordinarie sulla compravendita; non c&#8217;\u00e8 &#8220;trasporto&#8221; delle agevolazioni della donazione.<\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n<h2>Costi accessori a carico del venditore<\/h2>\n<p>Oltre alla plusvalenza (eventuale), il venditore di prima casa sostiene tipicamente questi costi:<\/p>\n<p><strong>APE (Attestato di Prestazione Energetica)<\/strong>: 200-400 \u20ac per appartamenti, 300-500 \u20ac per ville. Validit\u00e0 10 anni, salvo modifiche. Obbligatorio per pubblicare l&#8217;annuncio e per il rogito.<\/p>\n<p><strong>Verifica di conformit\u00e0 urbanistica e catastale<\/strong>: 300-600 \u20ac per immobili senza criticit\u00e0, fino a 1.500-3.000 \u20ac se serve sanare ampliamenti o modifiche non comunicate. \u00c8 un costo &#8220;tecnico&#8221;, non fiscale.<\/p>\n<p><strong>Eventuali sanatorie<\/strong>: oneri di sanatoria + sanzioni amministrative variabili. Per piccoli interventi 500-2.000 \u20ac; per casi pi\u00f9 complessi diverse migliaia di euro.<\/p>\n<p><strong>Provvigione agenzia<\/strong>: 2-4% + IVA (22%) del prezzo di vendita.<\/p>\n<p><strong>Eventuale estinzione anticipata mutuo<\/strong>: se ancora attivo, il venditore deve estinguere il mutuo residuo. La banca pu\u00f2 applicare penali per estinzione anticipata (oggi per\u00f2 limitate per legge: nullit\u00e0 della clausola per mutui successivi al 2007).<\/p>\n<h2>Calcolo netto della vendita: un esempio concreto<\/h2>\n<p>Esempio: trilocale a Buccinasco, posseduto da oltre 10 anni come prima casa. Prezzo di vendita 290.000 \u20ac.<\/p>\n<p><strong>Costi a carico del venditore:<\/strong><br \/>\n&#8211; Plusvalenza: 0 \u20ac (oltre 5 anni di possesso, abitazione principale)<br \/>\n&#8211; APE: 300 \u20ac<br \/>\n&#8211; Verifica conformit\u00e0 urbanistica: 400 \u20ac<br \/>\n&#8211; Provvigione agenzia (3% + IVA): 10.614 \u20ac<br \/>\n&#8211; Eventuale estinzione mutuo (se ancora attivo): variabile<\/p>\n<p><strong>Netto al venditore (escluso eventuale residuo mutuo):<\/strong><br \/>\n&#8211; 290.000 &#8211; 300 &#8211; 400 &#8211; 10.614 = <strong>278.686 \u20ac<\/strong><\/p>\n<p>In percentuale, l&#8217;incidenza dei costi sul prezzo di vendita \u00e8 di circa il 4%. Per immobili senza plusvalenza, \u00e8 un quadro relativamente snello.<\/p>\n<h2>Casi particolari che richiedono attenzione<\/h2>\n<h3>Vendita di immobile cointestato<\/h3>\n<p>Se la casa \u00e8 cointestata (es. tra coniugi), entrambi i venditori firmano l&#8217;atto e ognuno \u00e8 soggetto alla fiscalit\u00e0 per la sua quota. Eventuali plusvalenze sono &#8220;personali&#8221; per ciascuno.<\/p>\n<h3>Vendita post-separazione\/divorzio<\/h3>\n<p>Le vendite legate a separazioni hanno alcune specificit\u00e0: l&#8217;attribuzione alla casa coniugale, l&#8217;eventuale uso esclusivo concesso al coniuge affidatario dei figli, eventuali clausole di accordi separativi. Vale la pena consultare un legale per definire correttamente il quadro.<\/p>\n<h3>Vendita di immobile in usufrutto\/nuda propriet\u00e0<\/h3>\n<p>Se possiedi solo la nuda propriet\u00e0 o solo l&#8217;usufrutto, le regole sono diverse. La compravendita pu\u00f2 avvenire ma il prezzo \u00e8 correlato alla quota di diritto, non al valore pieno dell&#8217;immobile.<\/p>\n<h3>Vendita per uso commerciale o per societ\u00e0<\/h3>\n<p>Se vendi a una societ\u00e0 o se l&#8217;immobile era stato dedotto da una partita IVA (es. studio professionale, attivit\u00e0), la fiscalit\u00e0 pu\u00f2 cambiare significativamente. Consulta un commercialista.<\/p>\n<h3>Vendita di una &#8220;seconda prima casa&#8221;<\/h3>\n<p>Se ti sei trasferito in un&#8217;altra abitazione, il calcolo dell&#8217;utilizzo come &#8220;abitazione principale&#8221; pu\u00f2 essere complesso. Sono importanti le date di residenza anagrafica e gli anni di effettivo utilizzo.<\/p>\n<h2>Domande frequenti<\/h2>\n<p><strong>Sto vendendo la mia prima casa dove vivo da 15 anni. Devo pagare qualche tassa?<\/strong><br \/>\nLato fiscale praticamente nulla: nessuna plusvalenza (oltre 5 anni e abitazione principale), nessuna decadenza da agevolazioni (oltre 5 anni), solo i costi standard (APE, conformit\u00e0, provvigione).<\/p>\n<p><strong>Ho ereditato una casa 3 anni fa, ora la vendo. Pagher\u00f2 la plusvalenza?<\/strong><br \/>\nNo. Gli immobili ereditati non generano mai plusvalenza tassabile, indipendentemente dal tempo di possesso.<\/p>\n<p><strong>Vendo una casa che possiedo da 4 anni e che era affittata. Pagher\u00f2 la plusvalenza?<\/strong><br \/>\nS\u00ec, se hai realizzato un guadagno rispetto al prezzo di acquisto. La plusvalenza \u00e8 dovuta perch\u00e9 l&#8217;immobile era posseduto da meno di 5 anni e non era abitazione principale. Imposta sostitutiva 26%.<\/p>\n<p><strong>Vendo la prima casa entro 5 anni dall&#8217;acquisto. Cosa succede?<\/strong><br \/>\nDevi riacquistare un&#8217;altra prima casa entro 1 anno per non perdere le agevolazioni. Se non riacquisti, dovrai versare la differenza di imposta di registro (dal 2% al 9%) + sanzioni e interessi.<\/p>\n<p><strong>Posso scaricare le spese di ristrutturazione dal calcolo della plusvalenza?<\/strong><br \/>\nS\u00ec, se documentate. Le spese sostenute per migliorare l&#8217;immobile (ristrutturazioni, ampliamenti documentati, oneri notarili dell&#8217;acquisto) si sommano al prezzo di acquisto, riducendo la plusvalenza tassabile.<\/p>\n<p><strong>L&#8217;imposta sostitutiva del 26% conviene sempre?<\/strong><br \/>\nQuasi sempre s\u00ec. La tassazione IRPEF ordinaria pu\u00f2 convenire solo se hai redditi molto bassi e quindi cadi in scaglioni IRPEF inferiori al 26% (es. studenti con redditi minimi). Negli altri casi, l&#8217;imposta sostitutiva \u00e8 la scelta razionale.<\/p>\n<h2 id=\"cta\">Pianifica la vendita con i numeri reali<\/h2>\n<p>Capire esattamente quanto porterai a casa dalla vendita \u00e8 fondamentale per fare scelte informate sulla cifra di vendita, sui tempi e sull&#8217;eventuale piano di reinvestimento.<\/p>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/www.voglio-vendere.casa\/#valuta\">Richiedi una valutazione gratuita<\/a><\/strong> \u2014 la nostra agenzia ti consegna un&#8217;analisi chiara con valore di mercato e netto realizzabile al netto di tutti i costi. Sopralluogo entro 48 ore, nessun obbligo.<\/p>\n<p><em>Articolo aggiornato al 2026. Riferimenti normativi: TUIR (DPR 917\/1986, art. 67-68), DPR 131\/1986, Legge 248\/2006. Per situazioni fiscali particolari consulta un commercialista o un notaio. Questa pagina ha scopo informativo e non sostituisce una consulenza professionale.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Quali tasse si pagano vendendo la prima casa nel 2026? Imposte, plusvalenza, agevolazioni: tutto quello che il venditore deve sapere.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":169,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"elementor_theme","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[77],"tags":[106,105,104,107,103],"class_list":["post-168","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-aspetti-legali","tag-fiscale-immobiliare","tag-plusvalenza-vendita-casa","tag-prima-casa","tag-tasse-rogito","tag-tasse-vendita-casa"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.voglio-vendere.casa\/immobiliare\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/168","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.voglio-vendere.casa\/immobiliare\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.voglio-vendere.casa\/immobiliare\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.voglio-vendere.casa\/immobiliare\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.voglio-vendere.casa\/immobiliare\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=168"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.voglio-vendere.casa\/immobiliare\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/168\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":213,"href":"https:\/\/www.voglio-vendere.casa\/immobiliare\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/168\/revisions\/213"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.voglio-vendere.casa\/immobiliare\/wp-json\/wp\/v2\/media\/169"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.voglio-vendere.casa\/immobiliare\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=168"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.voglio-vendere.casa\/immobiliare\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=168"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.voglio-vendere.casa\/immobiliare\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=168"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}